dott.ssa A. G. Curti
Nel presente articolo cercherò di mettere a fuoco alcune specificità che ritengo importanti in relazione alla deontologia professionale di psicologi e psicoterapeuti nel lavorare con pazienti LGBT (1). Si tratta di riflessioni nate a partire dalla pratica clinica mia e di altri colleghi, condivise poi al fine di costruire un pensiero valido e scientificamente orientato, seppur in un terreno così importante, delicato e soggetto ad interpretazione come può essere quello dell’etica professionale.
Un interessante punto di partenza penso possa essere l’Articolo 3 del codice deontologico (2) che recita:
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”
Sottolineate trovate le frasi che ritengo centrali nel momento in cui pensiamo a possibili specificità dell’utenza LGBT. Una prima osservazione, infatti, deve essere fatta a proposito dell’obbligo, da parte dello psicologo, di inserire il suo operato professionale all’interno di coordinate scientificamente aggiornate e condivise, di modo da promuovere in ogni momento il benessere psicologico individuale e collettivo: questo potrebbe suggerire che alcune visioni dell’omosessualità antiquate e prive di fondamenti nella ricerca scientifica dovrebbero essere abbandonate e riaggiornate di volta in volta sulla base dei più recenti sviluppi teorici e sperimentali. Tale aspetto è ribadito anche nell’Articolo 5, dove la mancanza di una adeguata e aggiornata preparazione professionale viene definita come “illecito professionale” sanzionabile secondo quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
Una seconda osservazione, invece, entra nel merito della responsabilità sociale che lo psicologo assume nel proprio lavoro che, come specifica il codice, può avere delle influenze marcate sulla qualità della vita dei pazienti che a lui/lei si rivolgono: proprio alla luce di tale responsabilità, il professionista è invitato – e vincolato – a fare in modo che le proprie idee e credenze personali non costituiscano una indebita influenza nel lavoro clinico, rispettando dunque i vissuti e le credenze dell’utente senza mai sfruttare la propria posizione “di vantaggio” dettata dalla disparità di ruoli. Il riferimento d’obbligo a proposito della relazione tra questo aspetto della deontologia e i pazienti LGBT è a quei contesti di generiche “relazioni d’aiuto” (counseling pastorale, guide spirituali, terapisti riparativi) che sembrano contraddire i principi sopra esposti, proponendo invece una forte direttività del “professionista” sul paziente, a cui vengono indicate scelte e decisioni sulla base di ciò che il clinico ritiene giusto. Non si tratta naturalmente di una critica tout court di questo tipo di operatori, guidati da principi spirituali superiori – cosa di per sé rispettabilissima – ma della pretesa che essi vengano considerati professionisti della salute mentale.
Anche l’Articolo 4 penso possa suggerire delle riflessioni interessanti nell’ambito deontologia-pazienti LGBT. L’articolo recita:
“Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. […]”
Come evidente, l’articolo ribadisce l’importanza che il professionista si astenga da qualsivoglia imposizione del proprio sistema di valori e credenze nel proprio operato, di modo tale da garantire il più possibile il proprio campo di intervento come scevro da discriminazioni legate a qualunque aspetto personale del paziente. Inoltre, l’articolo specifica un aspetto importante e purtroppo molto “scivoloso”. Infatti, lo psicologo viene invitato e vincolato a rispettare il diritto del paziente all’autodeterminazione: questa dicitura è stata spesso citata dai sostenitori delle terapie riparative (3) in relazione a quei casi di “omosessualità egodistonica” (4), per cui se è la persona stessa a fare richiesta di un cambiamento di orientamento sessuale, il dovere del clinico è quello di rispettarne l’autonomia e l’autodeterminazione. La riflessione che suggerisco, qui, si ricollega in parte a quanto sopra detto: se anche volessimo seguire questo punto di vista – apparentemente rispettoso della volontà del paziente – si dovrebbe comunque tenere conto dei risultati più aggiornati della ricerca scientifica in materia di efficacia della conversione dell’orientamento sessuale, e sulla base di essi informare quindi il/la paziente della sensatezza o meno della sua richiesta.
In conclusione vorrei specificare che, trattandosi di una materia come la deontologia che, per propria natura, si interfaccia a questioni etiche di fondamentale importanza, ho proposto una serie di spunti di riflessione che ritengo utili per raggiungere il maggior grado possibile di trasparenza e criticità nell’operato professionale. Penso che, forse più di altri ambiti lavorativi, quello delle professioni della salute mentale imponga la necessità di un continuo interrogarsi: abbiamo quotidianamente a che fare con soggetti che, per molteplici ragioni, soffrono e, nel chiederci aiuto, si affidano a noi, alle nostre competenze e alla nostra buona fede. In primis, quindi, penso che ciò che siamo chiamati a rispettare, è la persona che abbiamo di fronte, cercando con essa – e non al posto suo – la strada migliore da percorrere.
Note al testo:
- Per una panoramica più generale e ampia del codice deontologico si rimanda, nel presente sito, all’articolo “I doveri dello psicologo e i diritti dell’utenza: il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani” disponibile a questo link.
- Per prendere visione integrale del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani si rimanda al seguente link.
- Per un chiarimento di cosa siano le “terapie riparative” e della loro efficacia in ambito clinico, si rimanda all’articolo di questo sito “Riparare l’omosessualità”, consultabile a questo link.
- La definizione “omosessualità egodistonica”, non più presente nei manuali diagnostici da più di trent’anni, indicava quelle persone che vivono il proprio orientamento sessuale come sgradevole, deprecabile, fonte quindi di sofferenze psicologica. La scelta di derubricare anche questa terminologia, deriva dalla riflessione comune della comunità scientifica secondo cui è impossibile stabilire quanto tale egodistonia sia realmente attribuibile al soggetto e quanto, invece, attribuibile alle conseguenze di uno sviluppo famigliare/sociale omofobo e ostile.
Ho trovato l’articolo molto puntuale e molto chiaro. La spassionata indagine del compito deontologico di ogni professionista, quindi anche dello Psicologo, riesce anche ad aprire delle domande inespresse.
Mi ha ricordato, per concisione e chiarezza e, anche, per lucido senso etico, quello splendido libro – ormai “vecchio”- di psicoanalisi, dal titolo ” Il guaritore ferito” di H.Strean, in cui l’Autore, un po’ come, successivamente, il Gabbard, suggeriva che, nei casi in cui vi sia un abuso sessuale, o, attenzione!, un abuso ad altri livelli, per esempio il moralismo, il sadismo giudicante ecc. da parte del terapeuta, ci si trova in un campo di una ferita, di una defaillance del terapeuta stesso. Di un problema grave a livello psicopatologico, del terapeuta stesso. Ora, che tutti si sia d’accordo, anche i terapeuti della riparazione, che l’abuso sessuale del paziente è una colpa grave, è un fatto. Ma Strean inseriva a pieno titolo anche condizionameni, giudizi, negatività alla stessa stregua dell’abuso sessuale.
Quindi, torniamo all’articolo sulla deontologia: ove non vi è malessere e follia dello psicoterapeuta, non dovrebbero esserci nemmeno abusi. Al contrario..
Ma , allora, che vengano a farsi curare, poveracci, e in ranghi serrati.
Grazie svevotti